LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 9-12-1986
REGIONE LIGURIA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
18 aprile 1985, n. 22 << Norme per diminuire
il fenomeno del randagismo >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 52
del 24 dicembre 1986
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 L' articolo 3 della legge regionale 18 aprile
1985 n. 22 è  sostituito dal seguente:
 << 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato
da un numero di riconoscimento impresso
mediante tatuaggio indolore sulla parte interna
della coscia destra o su un padiglione
auricolare recante la sigla della provincia
ed un sigla alfanumerica formata da lettere
alfabetiche e numeri.
  2.  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
delle Unità  sanitarie locali o dei veterinari
collegati ad enti o associazioni o dei
veterinari liberi professionisti all' uopo autorizzati
dalle Unità  sanitarie locali.
  3.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe
sono trasmessi dalle singole Unità  sanitarie
locali ai servizi che gestiscono i canili
e l' accalappiamento cani nonchè  alle associazioni
protezionistiche che ne facciano richiesta. >>

 

 

ARTICOLO 2

 L' articolo 4 è  sostituito dal seguente:
 << 1.  Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo,
i servizi veterinari delle Unità  sanitarie
locali, sentite le associazioni di
volonariato di cui all' articolo 6 della legge
regionale 1 luglio 1981 n. 25 riguardante
il riordino del servizio veterinario, o su proposta
delle stesse, individuano interventi
preventivi e successivi atti al controllo delle
nascite dei cani e dei gatti randagi.
  2.  Gli interventi vengono effettuati dai veterinari
delle Unità  sanitarie locali o dai presidi
veterinari privati convenzionati con le
Unità  sanitarie locali.
  3.  Entro novanta giorni dall' entrata in vigore
dalla presente legge la Giunta regionale
determina il relativo schema di convenzione. >>

 

 

ARTICOLO 3

 L' articolo 8 è  sostituito dal seguente:
 << 1.  Il proprietario o detentore di cani deve procedere
all' iscrizione di cui all' articolo 2 entro
il 30 giugno 1987.

 

 

ARTICOLO 4

 L' articolo 9 è  sostituito dal seguente:
 << 1.  Salvo quanto previsto al secondo comma,
le spese concernenti l' applicazione della presente
legge sono sostenute dalle Unità  sanitarie
locali competenti per il territorio ed
il relativo onere è  coperto dalla quota del
fondo sanitario regionale loro spettante.
  2.  Le spese per gli interventi eseguiti da veterinari
liberi professionisti per il tatuaggio
sono a carico dei richiedenti l' intervento. >>
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  9 dicembre 1986