LEGGE
REGIONALE N. 33 DEL 9-12-1986
REGIONE LIGURIA
Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale
18 aprile 1985, n. 22 << Norme per diminuire
il fenomeno del randagismo >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LIGURIA N. 52
del 24 dicembre 1986
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:
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ARTICOLO 1
L' articolo 3 della legge regionale 18 aprile
1985 n. 22 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato
da un numero di riconoscimento impresso
mediante tatuaggio indolore sulla parte interna
della coscia destra o su un padiglione
auricolare recante la sigla della provincia
ed un sigla alfanumerica formata da lettere
alfabetiche e numeri.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari
delle Unità sanitarie locali o dei veterinari
collegati ad enti o associazioni o dei
veterinari liberi professionisti all' uopo autorizzati
dalle Unità sanitarie locali.
3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe
sono trasmessi dalle singole Unità sanitarie
locali ai servizi che gestiscono i canili
e l' accalappiamento cani nonchè alle associazioni
protezionistiche che ne facciano richiesta. >>
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ARTICOLO 2
L' articolo 4 è sostituito dal seguente:
<< 1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo,
i servizi veterinari delle Unità sanitarie
locali, sentite le associazioni di
volonariato di cui all' articolo 6 della legge
regionale 1 luglio 1981 n. 25 riguardante
il riordino del servizio veterinario, o su proposta
delle stesse, individuano interventi
preventivi e successivi atti al controllo delle
nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi vengono effettuati dai veterinari
delle Unità sanitarie locali o dai presidi
veterinari privati convenzionati con le
Unità sanitarie locali.
3. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore
dalla presente legge la Giunta regionale
determina il relativo schema di convenzione. >>
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ARTICOLO 3
L' articolo 8 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il proprietario o detentore di cani deve procedere
all' iscrizione di cui all' articolo 2 entro
il 30 giugno 1987.
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ARTICOLO 4
L' articolo 9 è sostituito dal seguente:
<< 1. Salvo quanto previsto al secondo comma,
le spese concernenti l' applicazione della presente
legge sono sostenute dalle Unità sanitarie
locali competenti per il territorio ed
il relativo onere è coperto dalla quota del
fondo sanitario regionale loro spettante.
2. Le spese per gli interventi eseguiti da veterinari
liberi professionisti per il tatuaggio
sono a carico dei richiedenti l' intervento. >>
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 9 dicembre 1986
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